ateatro 108.4 Il Patto Stato-Regioni: l'avviso pubblico del Ministero Come verranno assegnati i 20 milioni di euro extra-FUS allo Spettacolo di Redazione ateatro
Il 25 gennaio scorso era stato finalmente firmato il Patto per lo Spettacolo tra Ministero ed enti locali. Mancavano ancora le modaltà di applicazione, che il Ministero ha finalmente provveduto ad emanare.
Qui sotto il testo del Patto, reso noto il 26 gennaio,e l'Avviso pubblico, reso noto il 30 marzo. (ndr)
PATTO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI DI SPETTACOLO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME, LE PROVINCE ED I COMUNI
Premesso che:
la Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
lo spettacolo costituisce un’attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell’identità del Paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività;
lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
nel rispetto del principio di sussidiarietà lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed i soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione;
Considerata la necessità di garantire l’adeguamento dell’ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Ritenuta essenziale, nelle more del processo di adeguamento di cui sopra, la necessità di individuare principi informatori comuni dell’azione di governo dei soggetti istituzionali sottoscrittori del presente patto;
tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni si conviene quanto segue:
Art. 1
(Finalità)
Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a collaborare al fine di sostenere il processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al dettato della Costituzione in tema di valorizzazione e supporto alle attività culturali di spettacolo.
In questo contesto, i soggetti di cui al comma 1 assumono il metodo della programmazione concertata degli interventi, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare in una logica di condivisione delle responsabilità e di utilizzo ottimale delle risorse.
Art. 2
(Obiettivi)
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente patto sono i seguenti:
La qualificazione del sistema dello spettacolo e la valorizzazione delle identità e delle vocazioni territoriali, attraverso il sostegno economico ed organizzativo di progetti caratterizzati da uno stretto contatto con il territorio;
La diversificazione dell’offerta culturale e la valorizzazione della programmazione legata alla contemporaneità, con particolare riguardo ai giovani e ai nuovi autori prestando attenzione alla sperimentazione dei nuovi linguaggi e alla promozione di nuovi talenti;
La valorizzazione dei progetti in rete, in ambiti territoriali sovracomunali, sovraprovinciali, interregionali;
La promozione di azioni volte all’ampliamento del pubblico e alla diffusione dello spettacolo presso le generazioni più giovani e le fasce di pubblico con minori opportunità di fruizione, anche con riferimento agli interventi pubblici nel Mezzogiorno d’Italia.
L’adozione di strumenti che consentano una razionalizzazione sul piano degli interventi delle risorse statali e territoriali disponibili, al fine di evitarne la frammentazione garantendo una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso forme di monitoraggio dell’offerta culturale del territorio e lo scambio reciproco di conoscenze ed informazioni in merito all’offerta culturale ed agli strumenti economici di intervento adottati.
Art. 3
(Accordi programmatici)
Il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province Autonome, le Province ed i Comuni sottoscrivono accordi programmatici per le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1e 2.
In ciascun accordo verranno definiti gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori intendono perseguire, le azioni prioritarie da realizzarsi, i tempi di realizzazione dei progetti, le necessità finanziarie ai fini della loro attuazione e le modalità di compartecipazione alla spesa.
Il Ministero provvede al cofinanziamento degli accordi di cui al comma 1 con le risorse economiche individuate all’articolo 1, comma 1136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); gli altri soggetti firmatari degli accordi concorrono al finanziamento con le risorse previste nei rispettivi bilanci.
Roma
CONF. DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL MINISTRO
UPI
ANCI
L'AVVISO DEL MINISTERO DEI BENI CULTUALI
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
L’articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte nel territorio italiano per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. A tale fine, il 25 gennaio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni, il Patto per le attività culturali di spettacolo che prevede la sottoscrizione di appositi accordi programmatici secondo gli obiettivi e le finalità del Patto medesimo.
Per l’individuazione dei progetti, che saranno oggetto della sottoscrizione di tali accordi – successivamente all’adozione dei prescritti decreti ministeriali - si invitano le istituzioni interessate a presentare le relative domande secondo quanto indicato dal seguente:
AVVISO PUBBLICO
1. La domanda recante il progetto è firmata dal presidente della Regione (o delle Regioni), dal presidente della Provincia (o delle Province) e dal sindaco del Comune (o dei Comuni), o da assessori da loro specificamente delegati, del territorio in cui il medesimo si svolge e deve pervenire entro il 31 MAGGIO 2007 alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo - Segreteria del Direttore Generale – Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA (sulla busta indicare: Avviso pubblico per progetti di cofinanziamento).
Nella domanda devono essere indicate le linee della programmazione artistico culturale secondo le finalità di cui all’articolo 1 del Patto e deve essere specificato quali degli obiettivi elencati all’articolo 2 del Patto stesso si intendono perseguire e attraverso quali modalità di intervento.
2. Entro il medesimo termine del 31 MAGGIO 2007 possono essere presentate altresì domande firmate dal presidente della Provincia (o delle Province) e dal sindaco del Comune (o dei Comuni), anche appartenenti a Regioni diverse, o da assessori da loro specificamente delegati. Tali domande saranno valutate a condizione che dalle stesse emergano le ragioni istituzionali e organizzative che hanno portato a tale scelta. Nella domanda devono essere indicate le linee della programmazione artistico culturale secondo le finalità di cui all’articolo 1 del Patto e deve essere specificato quali degli obiettivi elencati all’articolo 2 del Patto stesso si intendono perseguire e attraverso quali modalità di intervento.
3. Il progetto allegato alle domande di cui ai punti 1) e 2), redatto in carta semplice sotto forma di relazione illustrativa, è firmato da un Coordinatore e può essere corredato da qualsiasi supporto, anche informatico o audiovisivo nei formati più diffusi. Nel progetto devono essere indicati: finalità e obiettivi, anche in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze del territorio di riferimento; le attività previste, che possono svolgersi nell’anno 2007 o in un altro anno del triennio 2007-09 o per tutto il triennio medesimo; le metodologie di intervento; i soggetti coinvolti e le specifiche responsabilità di ciascuno; i tempi di attuazione; l’articolazione dei costi previsti e il piano di finanziamento.
4. Per essere valutato, ogni progetto, che può essere finanziato fino all’importo massimo di 1 milione di euro, deve contenere l’impegno degli enti proponenti a reperire la stessa cifra dello stanziamento richiesto come finanziamento. Tale somma non potrà essere reperita a valere su contributi o finanziamenti erogati dal Ministero per le attività di spettacolo ad eventuali enti od istituzioni a qualunque titolo partecipanti al progetto.
5. La valutazione tecnica dei progetti è a cura di una apposita Commissione paritetica nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali, presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo e composta da sei esperti nel settore dello spettacolo, tre dei quali individuati – entro quindici giorni dalla richiesta di designazione da parte del Ministero – rispettivamente dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell’UPI e dal Presidente dell’ANCI. Gli esperti non possono essere dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali o di Enti territoriali, né dipendenti o rappresentanti a qualsiasi titolo di sindacati, associazioni e confederazioni tra enti territoriali od associazioni appartenenti al mondo dello spettacolo. La Commissione predispone un’apposita relazione per il Ministro per i beni e le attività culturali ai fini dell’adozione dei decreti annuali di finanziamento a valere sul Fondo indicato in premessa. La Commissione tiene conto della congruità delle attività proposte e degli obiettivi dichiarati in relazione alle esigenze e caratteristiche del territorio di riferimento, del conseguimento delle finalità previsti dal Patto che qui si intendono integralmente riportati e dell’ampio coinvolgimento degli enti territoriali e/o delle istituzioni.
I membri della Commissione svolgono il loro compito a titolo gratuito, salvo il rimborso da parte dell’Amministrazione delle eventuali spese documentate. Non si procede ad alcuna assegnazione di risorse qualora nessun progetto presentato abbia, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sufficienti requisiti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in ordine all’attuazione delle attività cofinanziate secondo le disposizioni delle vigenti normative.
6. Le spese sostenute per la predisposizione dei progetti sono a carico dell’organismo presentatario e non potranno in alcun modo essere richieste a rimborso, così come non potrà essere richiesta la restituzione dei materiali inviati.
7. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non precostituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti proponenti e dei progetti presentati; l’Amministrazione pertanto assume esclusivamente l’impegno di valutare i progetti pervenuti nel termine indicato dal presente Avviso.
8. Entro novanta giorni dall’adozione dei prescritti decreti ministeriali annuali devono essere presentate all’Amministrazione, pena la decadenza dal finanziamento, le deliberazioni degli Enti o delle Istituzioni coinvolti attestanti la partecipazione finanziaria di cui al punto 4) per l’anno in corso.
Roma, 27.3.2007
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