ateatro 108.3
La legge quadro per lo spettacolo dal vivo
Un ampio stralcio della bozza attualmente in discussione
di Onorevole Elena Montecchi - Sottosegretario, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.
(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo patrimonio artistico del Paese e strumento di affermazione dell’identità culturale italiana nelle sue molteplici articolazioni; ne tutela la libera creatività ed espressione.
2. Lo spettacolo dal vivo è parte integrante degli indirizzi dettati dalle Convenzioni UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
3. I Comuni, le Provincie, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato:

a) assicurano il sostegno e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all’estero;
b) valorizzano la tradizione nazionale e locale;
c) stimolano l’innovazione artistica e imprenditoriale;
d) garantiscono le più ampie possibilità di fruizione delle diverse forme di spettacolo dal vivo.

4. Fanno parte dello spettacolo dal vivo il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese le attività degli artisti di strada e le diverse forme di teatro e di spettacolo urbano.

ART. 2.
(Compiti dello Stato)

1. Nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato provvede-in varie forme e nelle materie di propria competenza – a promuovere e sostenere:
a) la diffusione dello spettacolo dal vivo, quale strumento di formazione della conoscenza europea, attivando i rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei.
b) Accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell’UE, con i Paesi interessati da significativi flussi turistici e con i Paesi di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere il dialogo e l’integrazione tra le diverse culture;
c) Gli autori, gli artisti, tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, comprese le nuove figure professionali connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie, nonché la tutela della libertà artistica ed espressiva e proprietà intellettuale;
d) La storia del teatro e delle tecniche di recitazione e di scrittura teatrale; l’insegnamento della musica, dei suoi caratteri storici, della educazione all’ascolto e della pratica strumentale e corale; della storia della danza; della pratica coreutica; della tradizione circense. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia scolastica, favorisce l’inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione;
e) L’istruzione e l’alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazione d’arte drammatica e di danza, nel rispetto dell’autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove tecnologie e alle nuove figure professionali;
f) Grandi eventi culturali, spettacoli, festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare le occasione di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;
g) Intese attraverso il contratto di servizio tra lo Stato e la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive nazionali e internazionali per destinare adeguati spazi di informazione specializzata e di programmazione delle produzioni di spettacolo dal vivo;
h) L’esercizio di attività di monitoraggio e di osservatorio sull’impiego delle risorse finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo:
i) La conservazione del patrimonio storico ed artistico, anche attraverso la costituzione di un archivio nazionale dello spettacolo dal vivo;
l) La diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell’area mediterranea;
m) Coordinare le iniziative regionali e interregionali di programmazione e sostegno di eventi e spettacoli che abbiano un rilievo nazionale e internazionale; secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, lett. a)
n) Disciplinare le fondazioni lirico sinfoniche secondo quanto stabilito dal successivo art. 10
o) Individuare appositi strumenti di finanziamento delle attività concernenti lo spettacolo dal vivo direttamente imputabili al bilancio erariale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.


ART. 3.
(Compiti delle Regioni)

1. Le Regioni nella loro potestà legislativa e amministrativa, provvedono a :
a) promuovere ed elaborare, con il concorso delle Province e dei Comuni, un piano di programmazione regionale dello spettacolo dal vivo al fine di favorirne la diffusione ed il radicamento territoriale;
b) valorizzare, attraverso progetti finalizzati, la cultura, la storia, le tradizioni regionali e le lingue locali;
c) promuovere, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, l’insegnamento della storia del teatro, delle tecniche di recitazione e di scrittura teatrale; della musica, dei suoi caratteri storici; della educazione all’ascolto e della pratica strumentale e corale; della storia della danza; della pratica coreutica; della tradizione circense
d) favorire la formazione, l’aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;
e) promuovere nuovi talenti e l’imprenditoria, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile;
f) organizzare l’offerta di turismo culturale;
g) individuare e sostenere forme di aggregazione e cooperazione territoriale tra le diverse Istituzioni, i soggetti dello spettacolo, il mondo della scuola, dell’università, della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa;
h) tutelare il patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione, anche audiovisivi, in rete con l’archivio nazionale;
i) verificare l’efficacia dell’intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con le attività svolte dallo Stato;
j) promuovere fondi di garanzia per agevolare l’accesso al credito.

ART. 4.
(Compiti di Province, Comuni e Città Metropolitane)

1. Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di quelle conferite con apposita legge statale o regionale.
In particolare esse:
a) partecipano alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;
b) partecipano, anche in forma associata, con assunzioni dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, alla promozione e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale e, in collaborazione con le regioni, al sostegno della distribuzione di spettacoli con erogazione di servizi correlati;
c) provvedono in concorso con le regioni, alla formazione, alla qualificazione e aggiornamento professionali e alla rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo;
d) favoriscono, nell’attività di promozione e di sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con le attività produttive e commerciali, con l’associazionismo e con le comunità locali:
e) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione nonché mediante il recupero, il restauro e l’adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari.
f) Effettuano il rilascio di autorizzazione all’installazione a all’esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l’elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività e regolamentando le relative concessioni.

CAPO II
ATTIVITA’ SETTORIALI

ART. 5.
(Attività teatrali)

1. Le attività teatrali, quale espressione artistica e mezzo di promozione culturale, costituiscono aspetto fondamentale della cultura nazionale, di insostituibile valore sociale, economico e formativo;
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali e nel favorisce la interdisciplanarietà, lo sviluppo – senza distinzione di generi- la produzione, la promozione, la ricerca e la distribuzione
3. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali e i festival che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra organizzazioni di artisti e tecnici con la collettività di un territorio, per realizzare progetti integrati di produzione, promozione e ospitalità;
b) la tradizione, l’innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro urbano, il teatro di figura e di strada, il teatro per l’infanzia e per le nuove generazioni;
c) itinerari geografici che valorizzino l’incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un’ottica di equilibrio e pari opportunità nella fruizione dei servizi culturali;
d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile, anche attraverso l’utilizzo di mezzi audiovisivi e anche avvalendosi, d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzione teatrali finanziate.
e) La formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, con particolare riguardo alle nuove generazioni, nonché l’impiego di nuove tecnologie;
f) L’organizzazione di eventi, festival, manifestazioni per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche si italiane che straniere;
g) La diffusione e la qualificazione del teatro italiano all’estero.

CAPO III –DELEGHE
ART. 9.
(Delega legislativa al Governo per il riordino e il riassetto del sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riassetto della disciplina di finanziamento dello spettacolo dal vivo, in coerenza con la disciplina di riordino dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, regioni (legge delega sul c.d. federalismo fiscale)
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione del Fondo unico dello spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163
b) contestuale disciplina delle modalità di individuazione e di trasferimento delle risorse dell’abrogato Fondo Unico dello spettacolo destinate al finanziamento transitorio delle attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo di competenza regionale e locale, al netto delle somme relative alle attività di competenza dello Stato individuate dall’art.2 della presente legge.
La disciplina transitoria deve contenere:
I. la durata di efficacia del regime transitorio stabilita in un termine certo;
II. l’individuazione di criteri di coordinamento finanziario per assicurare una gestione delle risorse da parte delle regioni improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e responsabilità, prevedendo altresì strumenti di verifica e controllo delle azioni programmate e realizzate;
III. la previsione di misure di adeguamento e di correzione dei trasferimenti in ragione dell’andamento delle gestioni finanziarie documentate in appositi strumenti contabili in relazione ai parametri di coordinamento stabiliti al punto precedente.
c) istituzione nel bilancio dello Stato di un apposito Fondo statale per il finanziamento degli spettacoli dal vivo di rilievo nazionale e internazionale e delle altre attività promozionali e di sostegno di competenza dello Stato, come individuate dall’art. 2 della presente legge, ivi comprese quelle delle fondazioni lirico –sinfoniche, nonché disciplina di criteri e modalità di 2007-2009 si provvede con le risorse del fondo per i grandi eventi previsto dall’articolo 1, comma 1140 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007), al comma per il finanziamento dello spettacolo dal vivo, provvedendo all’abolizione delle diverse forme di finanziamento esistenti nella legislazione vigente e al contestuale trasferimento delle relative risorse nel fondo suddetto.
d) Istituzione, in relazione alle attività di promozione e di sostegno di iniziativa regionale e locale, di meccanismi finanziari per il cofinanziamento statale di progetti regionali e locali, anche attraverso specifici accordi programmatici, nei quali definire gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, le risorse finanziare necessarie per sostenere le spese, le quote e le modalità di compartecipazione alla spesa, le misure di rendicontazione, gli strumenti di garanzia e controllo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie programmatici previsto dall’articolo 1, comma 1136, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007)
e) Razionalizzazione degli organismi consultivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di spettacolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e istituzione del Consiglio Superiore dello spettacolo;
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
4. Sui decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei sessanta giorni successivi alla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi. Decorso inutilmente tale termine il Governo può adottare comunque i decreti legislativi.
5. Disposizioni correttive ed integrativi dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 10
(Delega legislativa in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
1. In attuazione dell’articolo 2 comma 1 lett. n) della presente legge, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
b) individuazione degli indirizzi per la riforma dello statuto, al fine di assicurare la partecipazione di soggetti privati negli organi di governo e nelle politiche di sostegno finanziario, il conseguimento di migliori livelli di efficienza gestionale e di più efficace controllo sull’impiego dei finanziamenti pubblici previsti dalla legislazione vigente
c) riforma della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria e introduzione di nuove forme di controllo e di incentivazione dell’efficienza ed efficacia nella gestione, nonché del conseguimento del miglioramento dei risultati gestionali
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sui decreti legislativi è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei sessanta giorni successivi alla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi. Decorso inutilmente tale termine il Governo può adottare comunque i decreti legislativi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.


 
© copyright ateatro 2001, 2010

 
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